Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l´intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell´allegato; ovvero
b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un´organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
2.
a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell´allegato può dichiarare che, nell´applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell´allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;
b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell’allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.
3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
5. Commette altresì un reato chiunque:
(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l´attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o
(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l´intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.