Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell´articolo 302, coloro che partecipano all´accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l´accordo.