Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall´articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito
con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l´alterazione irreversibile dell´equilibrio di un ecosistema;

2) l´alterazione dell´equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l´offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l´estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un´area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.