Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni
chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione
prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per
operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera
come un solo reato.
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.