False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti  preposti  alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari  ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
 
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 
 
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una  richiesta  di  ammissione  alla  negoziazione  in  un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione europea; 
 
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 
 
3)  le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione europea; 
 
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.