Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l´ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell´Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

 

Quando il delitto commesso è quello previsto dall´articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

 

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.

 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.