Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Gli amministratori e i soci
conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale
sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente
superiore all´ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura
o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione,
sono puniti con la reclusione fino ad un anno.