Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l´arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l´approvazione del bilancio estingue il reato.