Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
Art. 1
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, è punito con l´arresto da tre mesi ad un anno e con l´ammenda da lire
quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell´allegato A del Regolamento medesimo e
successive modificazioni:
a) importa,
esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma
2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni;
b) omette
di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari,
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni
e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni;
c)
utilizza i predetti esemplari in modo
difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi
rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d)
trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n.
939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e)
commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le
prescrizioni stabilite in base all´articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive
modificazioni;
f)
detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione.
2. In
caso di recidiva, si applica la sanzione dell´arresto da tre mesi a due anni e dell´ammenda da lire
venti milioni a lire duecento milioni.
Qualora il reato suddetto viene commesso nell´esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un
massimo di diciotto mesi.
3. L´importazione, l´esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.
Art. 2
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l´arresto da tre mesi
ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e
successive modificazioni:
a)
importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza
il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza
non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b)
omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate
in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c)
utilizza i predetti esemplari in modo difforme
dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente;
d)
trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il
certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro
esistenza;
e)
commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le
prescrizioni stabilite in base all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,
del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f)
detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari
senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui
all´allegato B del Regolamento.
2. In
caso di recidiva, si applica la sanzione dell´arresto da tre mesi a un anno e dell´ammenda da lire
venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto
viene commesso nell´esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici
mesi.
3.
L´introduzione nel territorio nazionale, l´esportazione o la riesportazione
dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel
comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti
introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato,
ove la confisca non sia disposta dall’Autorità
giudiziaria.
4.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica
di importazione, di cui all´articolo 4, paragrafo
4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette
di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di
certificato in conformità dell´articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento,
è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici
milioni.
5. L’autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall´articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
Art.
3-bis
1. Alle fattispecie previste
dall´articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati,
licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,
comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una
licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o
alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono
con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.
Art. 6
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1992, n. 157, e´ vietato a chiunque detenere esemplari vivi di
mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattivita´ che costituiscano pericolo per la salute e per l´incolumita´ pubblica.
2. Il Ministro dell´ambiente, di concerto
con il Ministro dell´interno, con il Ministro della sanita´ e
con il Ministro dell´agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto
i criteri da applicare nell´individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l´elenco di tali esemplari, prevedendo altresi´ opportune forme di diffusione dello
stesso anche con l´ausilio di associazioni aventi il fine della
protezione delle specie.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 e´ punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:
a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all´articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;
b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita´ competenti in materia di salute e incolumita´ pubblica, sulla base dei criteri
generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all´articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte
nel registro istituito dall´articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneita´ da parte della commissione.