Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
Chiunque cagiona l´inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e´ punito con la pena dell´arresto da sei mesi a un anno o con l´ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall´autorità competente nell´ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all´articolo 242, il trasgressore e´ punito con la pena dell´arresto da tre mesi a un anno o con l´ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
Si applica la pena dell´arresto da un anno a due anni e la pena dell´ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l´inquinamento e´ provocato da sostanze pericolose.
Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
L´osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.