Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell´equipaggio, il proprietario e l´armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell´art. 4 sono puniti con l´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l´arresto da uno a tre anni e l´ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

 

Il danno si considera di particolare gravità quando l´eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.