Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell´aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l´inquinamento è prodotto in un´area naturale
protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico,
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.