Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È  punito  con  la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro  10.000  a  euro 100.000  chiunque  abusivamente cagiona  una  compromissione  o   un deterioramento significativi e misurabili:

 

1)  delle  acque o  dell´aria,  o  di   porzioni   estese  o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria,  della flora o della fauna.

 

Quando l´inquinamento è prodotto in un´area naturale protetta  o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali o vegetali protette, la pena è aumentata.