Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti
agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di
società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa
con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in
violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di
fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla
pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti
privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di
funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta
persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o
per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o
degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.