Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l´esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l´offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell´articolo 318, ridotta di un terzo.  
Se l´offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l´offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell´articolo 319, ridotta di un terzo. 

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all´incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l´esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all´incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall´articolo 319.