Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1).
 

(1) Articolo introdotto dall´art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall´art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall’art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13