Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
Salvo
quanto disposto dall´art. 171-bis e dall´articolo 171-ter è punito con la multa
da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in
qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita
o pone altrimenti in commercio un´opera altrui o ne rivela il contenuto prima
che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato
esemplari prodotti all´estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un´opera dell´ingegno
protetta, o parte di essa;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni
od aggiunte, un´opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione
musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica
dell´opera cinematografica, l´esecuzione in pubblico delle composizioni
musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante
altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
e) (soppresso)
f) in violazione dell´art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in
dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente
registrati.
1-bis.
Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è
ammesso a pagare, prima dell´apertura del dibattimento, ovvero prima
dell´emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla
metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso,
oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.
La
pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516
se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla
pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell´opera, ovvero con
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell´opera medesima, qualora ne
risulti offesa all´onore od alla reputazione dell´autore.