Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
E´ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o
spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae
altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga,
diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o
allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo,
secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è
aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente
quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di
anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da
euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si
intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni
diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o
qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto
per scopi sessuali.