Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro
anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione,
associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro
anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei
anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.