Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

Fuori dai casi per cui trova applicazione l´articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni  sono  applicate  ai  sensi  dell´articolo 29-quattuordecies,) Chi  inizia  a  installare  o   esercisce   uno stabilimento  in  assenza  della  prescritta  autorizzazione ovvero continua l´esercizio con l´autorizzazione scaduta, decaduta,  sospesa o revocata e´ punito con la pena dell´arresto da due mesi a due  anni o dell´ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e´ punito chi sottopone uno stabilimento  ad  una modifica sostanziale  senza l´autorizzazione prevista dall´articolo 269, comma 8.  Chi  sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare  la comunicazione prevista dall´articolo 269, comma 8, e´ assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000  euro,  alla  cui irrogazione provvede l´autorita´ competente. 


Chi, nell´esercizio di uno stabilimento, viola i valori  limite di emissione o le prescrizioni stabiliti  dall´autorizzazione,  dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente  decreto,  dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all´articolo 271 o  le
prescrizioni altrimenti imposte dall´autorita´  competente  ai  sensi del presente titolo e´ punito con l´arresto fino ad  un  anno  o con l´ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori  limite  o  le  prescrizion violati sono contenuti nell´autorizzazione  integrata ambientale  si applicano le sanzioni previste dalla normativa  che  disciplina  tale autorizzazione. 

 

Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell´articolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio  un  impianto  o inizia ad esercitare un´attivita´ senza  averne  dato  la  preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell´articolo 269, comma  6,  o ai sensi dell´articolo 272, comma 1, e´ punito con l´arresto fino ad  un anno o con l´ammenda fino a milletrentadue euro. 


Fuori   dai   casi   sanzionati   ai   sensi   dell´articolo 29-quattuordecies,  comma  8,))  Chi   non   comunica   all´autorita´ competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell´articolo 269, comma 6, e´ punito con l´arresto fino a sei mesi o con l´ammenda fino a milletrentadue euro.

 

Nei casi previsti  dal  comma  2  si  applica  sempre  la  pena dell´arresto fino ad un anno se il superamento dei valori  limite  di emissione  determina  anche  il  superamento  dei  valori  limite  di qualita´ dell´aria previsti dalla vigente normativa. 


Chi, nei casi previsti dall´articolo 281, comma 1,  non  adotta tutte le misure necessarie ad evitare  un  aumento  anche temporaneo delle emissioni e´ punito con la pena dell´arresto fino ad un anno  o dell´ammenda fino a milletrentadue euro. 


Per la violazione delle  prescrizioni  dell´articolo  276,  nel caso in cui la stessa non sia soggetta  alle  sanzioni  previste  dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni  dell´articolo 277  si   applica   una  sanzione   amministrativa   pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette  euro.  All´irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi  degli  articoli  17  e  seguenti della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  la  regione  o  la  diversa autorita´  indicata  dalla  legge  regionale.  La  sospensione  delle autorizzazioni in essere e´ sempre disposta in caso di recidiva.