Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
Fuori dai casi per cui trova applicazione l´articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell´articolo 29-quattuordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l´esercizio con l´autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e´ punito con la pena dell´arresto da due mesi a due anni o dell´ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e´ punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l´autorizzazione prevista dall´articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall´articolo 269, comma 8, e´ assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l´autorita´ competente.
Chi, nell´esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall´autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all´articolo 271 o le
prescrizioni altrimenti imposte dall´autorita´ competente ai sensi del presente titolo e´ punito con l´arresto fino ad un anno o con l´ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizion violati sono contenuti nell´autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell´articolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un´attivita´ senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell´articolo 269, comma 6, o ai sensi dell´articolo 272, comma 1, e´ punito con l´arresto fino ad un anno o con l´ammenda fino a milletrentadue euro.
Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell´articolo 29-quattuordecies, comma 8,)) Chi non comunica all´autorita´ competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell´articolo 269, comma 6, e´ punito con l´arresto fino a sei mesi o con l´ammenda fino a milletrentadue euro.
Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell´arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita´ dell´aria previsti dalla vigente normativa.
Chi, nei casi previsti dall´articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e´ punito con la pena dell´arresto fino ad un anno o dell´ammenda fino a milletrentadue euro.
Per la violazione delle prescrizioni dell´articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell´articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All´irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorita´ indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere e´ sempre disposta in caso di recidiva.