Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
Chiunque, con violenza o minaccia, si
impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il
controllo su di essa è
punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una
installazione fissa, chiunque:
a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l´installazione;
b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;
d)
commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.
Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle
lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2,
cagiona la morte di una persona è punito con l´ergastolo.
Chiunque nel commettere uno dei fatti
previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
Quando per le modalità dell´azione e per la
tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono
ridotte da un terzo a due terzi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è
previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.