Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)

Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su  di  essa  è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

 

Alla stessa  pena  soggiace, se  il  fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza  della  navigazione di  una  nave ovvero  la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

 

a)   distrugge  o   danneggia   la nave  o  il suo  carico  ovvero l´installazione;

b)  distrugge o  danneggia  gravemente attrezzature  o  servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;

c)   comunica intenzionalmente  false  informazioni attinenti  alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a  bordo della nave o della installazione.

 

Chiunque minaccia  di  commettere uno  dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1  e  2, cagiona la morte di una persona è punito con l´ergastolo.

 

Chiunque nel  commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni  personali  è punito  ai  sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

 

Quando per le modalità dell´azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei  commi 1  e  2  sono ridotte da un terzo a due terzi.

 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave  reato  da altra  disposizione  di legge.