Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque
reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o
mantenere detti scarichi dopo che l´autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, e´ punito con l´arresto da due mesi a due anni o con l´ammenda da
millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi
di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell´Allegato
5 alla parte terza del presente decreto, la pena e´ dell´arresto da tre mesi a
tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui
uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose
comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le
prescrizioni dell´autorizzazione, o le altre prescrizioni dell´autorità
competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e´ punito con
l´arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l´installazione e la
gestione dei controlli in automatico o l´obbligo di conservazione dei risultati
degli stessi di cui all´articolo 131 e´ punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell´effettuazione di uno scarico di acque reflue
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di
scarico sul suolo, nella tabella 4 dell´Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni
o dalle province autonome o dall´Autorità competente a norma dell´articolo 107,
comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell´Allegato 5
alla parte terza del presente decreto, e´ punito con l´arresto fino a due anni
e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i
valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato 5, si applica l´arresto da sei mesi a tre anni e l´ammenda da seimila
euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore
di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell´effettuazione
dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera
all´obbligo di comunicazione di cui all´articolo 110, comma 3, o non osserva le
prescrizioni o i divieti di cui all´articolo 110, comma 5, si applica la pena
dell´arresto da tre mesi ad un anno o con l´ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena
dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da tremila euro a
trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l´accesso agli
insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui
all´articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, e´ punito con la pena dell´arresto fino a due anni. Restano fermi i
poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai
sensi dell´articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354
del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai
sensi dell´articolo 113, comma 3, e´ punito con le sanzioni di cui all´articolo
137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall´autorità
competente ai sensi dell´articolo 84, comma 4, ovvero dell´articolo 85, comma
2, e´ punito con l´ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli
articoli 103 e 104 e´ punito con l´arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma
dell´articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il
ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi
dell´articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall´autorità competente
ai sensi dell´articolo 87, comma 3, e´ punito con l´arresto sino a due anni o
con l´ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell´arresto da due mesi a due anni
se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene
sostanze o materiali per i quali e´ imposto il divieto assoluto di sversamento
ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti
in materia e ratificate dall´Italia, salvo che siano in quantità tali da essere
resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si
verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell´autorità competente.
14. Chiunque effettui l´utilizzazione agronomica di effluenti di
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue
provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
all´articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure
non ottemperi al divieto o all´ordine di sospensione dell´attività impartito a
norma di detto articolo, e´ punito con l´ammenda da euro millecinquecento a
euro diecimila o con l´arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a
chiunque effettui l´utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente.