Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l´autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e´ punito con l´arresto da due mesi a due anni o con l´ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena e´ dell´arresto da tre mesi a tre anni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell´autorizzazione, o le altre prescrizioni dell´autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, e´ punito con l´arresto fino a due anni.
Chiunque violi le prescrizioni concernenti l´installazione e la gestione dei controlli in automatico o l´obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all´articolo 131 e´ punito con la pena di cui al comma 3.
Chiunque, nell´effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall´Autorità competente a norma dell´articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e´ punito con l´arresto fino a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l´arresto da sei mesi a tre anni e l´ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell´effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all´obbligo di comunicazione di cui all´articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all´articolo 110, comma 5, si applica la pena dell´arresto da tre mesi ad un anno o con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell´arresto da sei mesi a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Il titolare di uno scarico che non consente l´accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all´articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e´ punito con la pena dell´arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell´articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell´articolo 113, comma 3, e´ punito con le sanzioni di cui all´articolo 137, comma 1.
Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall´autorità competente ai sensi dell´articolo 84, comma 4, ovvero dell´articolo 85, comma 2, è punito con l´ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l´arresto sino a tre anni.
Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell´articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell´articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall´autorità competente ai sensi dell´articolo 87, comma 3, e´ punito con l´arresto sino a due anni o con l´ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
Si applica sempre la pena dell´arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e´ imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall´Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell´autorità competente.
Chiunque effettui l´utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all´articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all´ordine di sospensione dell´attività impartito a norma di detto articolo, e´ punito con l´ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l´arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l´utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.