Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e
630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla,
di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un
terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi,
una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a
compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della
persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da
venticinque a trenta anni.
Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto
dell'articolo 289-bis.
Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.