Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi
o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni
idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad
euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.