Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo
322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di
cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,
denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri
soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione
all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della
reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a
chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se
il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o
altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un
pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in
relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di
cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai
doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i
fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.