Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

 

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell´articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell´Allegato II del citato regolamento in violazione dell´articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso e´ punito con la pena dell´ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l´arresto fino a due anni. La pena e´ aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

 

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell´articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.