Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

 

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

 

1) delle acque o dell´aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.


Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l´incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.