Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide,
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica
protetta è punito con l´arresto da uno a sei mesi o con l´ammenda fino a 4. 000
euro, salvo i casi in cui l´azione riguardi una quantità trascurabile di tali
esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della
specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con
l´ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l´azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di
conservazione della specie.