Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all´articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un´istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.