Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione (1).