Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti
privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o
per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per
compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a
tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito
organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive
diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.