Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Chiunque, nell´esercizio di un´attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all´acquirente una cosa mobile per un´altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.