Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
Chiunque nell´esercizio di un´attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un´attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.