Cassazione penale - Sentenza 20 marzo 2007

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Fatto

1. L´avv. (CP), nella qualità di difensore di fiducia di (PM) e del legale rappresentante della (MG) s.p.a., presenta ricorso per cassazione avverso l´ordinanza in data 17.5.2006 del Tribunale di Enna che, pronunciandosi nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, ha accolto l´appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Enna avverso l´ordinanza del GIP presso il Tribunale di Enna del 20.4.2005 ed ha ordinato il sequestro preventivo sino alla concorrenza di euro 370.008,21 di somme di denaro depositate sui conti correnti.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all´art. 606 comma 1, lett. b) c.p.p. (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell´applicazione della legge penale) per violazione del principio di legalità.
In premessa la difesa richiama il dettato dell´art. 2 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, norma che prevede che l´ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Tanto premesso la difesa osserva che la condotta costituente reato attribuita all´amministratore unico della (MG) s.p.a., sig. (PM) è stata integralmente posta in essere prima del 9.4.2001 (data in cui è stato emesso il D.M. n. 97775 con cui sono stati autorizzati i contributi richiesti ex lege n. 488 del 1992) e che, quindi, essa si è integralmente realizzata in un momento antecedente al 3.7.2001, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2001.
In particolare, secondo la difesa, l´ottenimento del titolo costitutivo del credito da parte del Ministero delle attività...








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