Tribunale di Bari - Ordinanza 6 luglio 2009
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
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ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sulla richiesta formulata dai difensori degli enti indicati dal n. 1 al n. 14 della richiesta di rinvio a giudizio, di inammissibilità o esclusione della costituzione di parte civile di (A) nei confronti dei predetti enti;
su tutte le altre eccezioni formulate in relazione alle costituzioni di parte civile;
sentiti il PM e i difensori interessati;
(omissis)
2) Quanto alla eccezione formulata con riferimento alla costituzione nei confronti degli enti-persone giuridiche, deve prendersi atto che, in assenza, allo stato, di pronunce della Suprema Corte, la dottrina e giurisprudenza di merito è divisa sulla sua ammissibilità, sia pure con opinioni prevalenti in senso negativo (ci si riferisce in particolare alla giurisprudenza dell´Ufficio Gip del Tribunale di Milano nel processo "Parmalat" e del Tribunale di Torino).
Ritiene questo Giudice di dover condividere quell´orientamento dottrinario e giurisprudenziale che ritiene inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti degli enti di cui al D.l.vo n. 231/2001, mancando un dato letterale sicuro sul quale poggiare e non potendo soccorrere il ricorso alla presunta voluntas legislatoris, dal momento che né nella relazione illustrativa della legge né nella legge delega si fa alcun riferimento all´istituto della parte civile, del tutto ignorata dal legislatore delegante e delegato.
Per di più, nella relazione governativa al decreto si era espressamente escluso di dare attuazione alle lettere v) e z) della legge delega, dove venivano impartite direttive in...