Tribunale di Lucera - Sentenza 21 luglio 2009
FATTO E DIRITTO
All´esito della istruttoria dibattimentale, deve ritenersi dimostrata la colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi C, D ed E. Deve per contro dichiararsi non doversi procedere ai sensi dell´art. 649 c.p.p. per il capo A, e deve prendersi atto che non vi è prova che i fatti ascritti ai capi B ed F costituiscano reato. La vicenda oggetto del presente processo si è verificata nell´ambito di una procedura tesa all´ottenimento di contributi pubblici, ai sensi della legge 488/1992.
La società "(1)", costituita il 2.3.2001 tra (2), (3) e (4), e il cui amministratore era stato nominato nella persona di (2), aveva infatti richiesto l´ammissione al ricevimento dei contributi, con domanda del 28.2.2002, per un programma di investimenti finalizzato all´ammodernamento della propria unità produttiva ubicata in (...).
All´esito della istruttoria svolta, il Ministero delle Attività Produttive ha emesso il D.M. nr. 116993 del 19.7.2002, con il quale ha ammesso la società ai benefici, rilevandone il collocamento nella posizione nr. 40 della graduatoria regionale ordinaria. E´ bene dire subito che l´art. 3, lett. C, del richiamato decreto, prevedeva che la società beneficiaria operasse nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche e di salvaguardia ambientale, mentre la successiva lettera E prevedeva che la società dimostrasse -alla data di disponibilità dell´ultima quota del contributo-di aver sostenuto spese in misura pari almeno a quella necessaria per richiedere la prima quota del contributo (a pena di revoca dei contributi stessi: art. 3, comma 2 del D.M.).
Ed è bene altresì osservare che ai sensi dell´art. 6, comma 2, del richiamato D.M., l´erogazione delle agevolazioni era subordinata alla presentazione della documentazione idonea a comprovare l´apporto di capitale proprio...
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