Tribunale di Milano - Ordinanza del 7 maggio 2008

 
Ordinanza 7 maggio 2008 (ud. 28 aprile 2008)?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /
 
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XI penale
in funzione di giudice del riesame


Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Mannocci - Presidente
dott.ssa Bruna Rizzardi - Giudice
dott.ssa Caterina Ambrosino - Giudice rel.

nel procedimento ex. artt. 52 del decreto legislativo 231/2001 e 322 bis c.p.p. promosso nell´interesse di
(A) s.r.l., legalmente rappresentata da (B), nato a … il …, con sede legale a …, via …, P.I. …, elettivamente domiciliata presso lo studio dell´avv. …, sito in …, …;
assistita e difesa di fiducia dall´avv. …, del foro di …;
con atto di impugnazione depositato in data 25.03.2008 nella cancelleria di questo Tribunale avverso l´ordinanza pronunciata il 12.03.2008 dal Gip presso il Tribunale di Milano, che applicava la misura interdittiva del divieto di contrattare con ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /la Pubblica Amministrazione per un periodo di anni uno;
letti gli atti pervenuti il 27.03.2008 e in data 17.04.2008;
a scioglimento della riserva assunta all´esito dell´udienza camerale del 28.04.2008, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Gip presso il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata il 12.03.2008, applicava in via cautelare alla società (A) s.r.l. la misura interdittiva del divieto di contrattare per un anno con la Pubblica Amministrazione.
L
a indicata misura cautelare veniva applicata in relazione all´illecito amministrativo di cui all´art. 5 comma 1 lett. a) in relazione all´art. 25 del decreto legislativo 231/01 (per non aver adottato alcun modello di organizzazione e comunque efficacemente attuato sistemi di gestione idonei a prevenire reati previsti dall´art. 317 c.p. commessi a vantaggio della società: nel caso di specie il delitto descritto nel capo di...






















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