Tribunale di Milano - Ordinanza del 7 maggio 2008
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
sezione XI penale
in funzione di giudice del riesame
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Cristina Mannocci - Presidente
dott.ssa Bruna Rizzardi - Giudice
dott.ssa Caterina Ambrosino - Giudice rel.
nel procedimento ex. artt. 52 del decreto legislativo 231/2001 e 322 bis c.p.p. promosso nell´interesse di
(A) s.r.l., legalmente rappresentata da (B), nato a … il …, con sede legale a …, via …, P.I. …, elettivamente domiciliata presso lo studio dell´avv. …, sito in …, …;
assistita e difesa di fiducia dall´avv. …, del foro di …;
con atto di impugnazione depositato in data 25.03.2008 nella cancelleria di questo Tribunale avverso l´ordinanza pronunciata il 12.03.2008 dal Gip presso il Tribunale di Milano, che applicava la misura interdittiva del divieto di contrattare con ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /
letti gli atti pervenuti il 27.03.2008 e in data 17.04.2008;
a scioglimento della riserva assunta all´esito dell´udienza camerale del 28.04.2008, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Il Gip presso il Tribunale di Milano, con ordinanza pronunciata il 12.03.2008, applicava in via cautelare alla società (A) s.r.l. la misura interdittiva del divieto di contrattare per un anno con
L
- Esegui il login [ Accedi ]
- Oppure se vuoi diventare socio [ Compila il modulo » ]

