Tribunale di Torino - Ordinanza 10 febbraio 2005

 
Tribunale di Torino, Giudice dell’udienza preliminare, dott. Perelli
Ordinanza 10 febbraio 2005 (ud. 11 dicembre 2004)
 

Il  Gup Simone Perelli, a scioglimento della riserva assunta all´udienza dell’11 dicembre ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /2004 in ordine all´opposizione effettuata dal difensore della società "XX" circa la modifica della contestazione relativamente ad un illecito asseritamente connesso, a norma dell´articolo 12 lettera b) Cpp, in conformità a quanto disposto dall´articolo 423, comma 1, Cpp; letta la memoria depositata dal Pm in cancelleria in data 27 gennaio 2005;?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /

 

Osserva

 

L´opposizione della difesa risulta infondata.

Come accennato nelle precedenti ordinanze, occorre prendere le mosse dagli articoli 34 e 35 del D.Lg. 231/01, che dettano le disposizioni di carattere generale del procedimento di accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative.

Com´è noto, queste due norme prevedono che per il procedimento si osservino, oltre alle norme speciali previste dallo stesso decreto legislativo, le norme del codice di procedura penale e le disposizioni processuali relative all´imputato, in quanto compatibili.

Stante il chiaro rinvio alle norme del codice di rito, deve subito anticiparsi come, a parere di questo giudice, nessuna ragione autorizzi a ritenere incompatibile con il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative il disposto di cui all´articolo 423 comma 1 Cpp, richiamato dal Pm per la modifica (rectius: integrazione) della contestazione alla società "XX".

Il difensore della società, nel motivare la propria opposizione, richiama l´ordinanza dello scrivente (letta e depositata alla scorsa udienza), laddove viene sottolineato il principio di colpevolezza seguito dal legislatore per l´imputazione dell´illecito amministrativo.

Questo richiamo, ad avviso del...

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