Legge 15 luglio 2009 n. 94

 
Modifiche al d.lgs. 08 giugno 2001 n. 231 in materia di criminalità organizzata
 
Approvato dal Senato il 2 luglio 2009
 
Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 170 del 24.07.2009) 

 

 
Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata).

 

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

 

   2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

 

   3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

 

   4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

 
________________________________________________________________________________ 

 

- Art. 416 c.p.:  “Associazione per delinquere” ;

 

- Art. 416 bis c.p.: “Associazione di tipo mafioso”;

 

- Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309: “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

  

- Art. 407 c.p.p.: illegale fabbricazione, detenzione e traffico di armi da guerra, esplosivi o armi clandestine

 

- Art. 416 ter: scambio elettorale politico mafioso

 

- Art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di estorsione