Legge 23 luglio 2009 n. 99
Art. 15.
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti:
«, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
2) al comma 1, dopo la lettera f), e` aggiunta la seguente:
quote»;
3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;
4) la rubrica e` sostituita dalla seguente:
«Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
b) dopo l’articolo 25-bis e` inserito il seguente:
«Art. 25-bis.1 - (Delitti contro l’industria e il commercio).
1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento
quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2»;
c) dopo l’articolo 25-octies e` inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera
a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile
1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.