Legge 23 luglio 2009 n. 99

 

Art. 15.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

 

7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 25-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti:

«, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

2) al comma 1, dopo la lettera f), e` aggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento  
      quote»;

3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;

4) la rubrica e` sostituita dalla seguente:

«Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

 

b) dopo l’articolo 25-bis e` inserito il seguente:

«Art. 25-bis.1 - (Delitti contro l’industria e il commercio).

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione

pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento

quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2»;

c) dopo l’articolo 25-octies e` inserito il seguente:

«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera

a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile

1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni

interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».