Proposta di modifica n. 9.2 al DDL n. 1195

 
Proposta di modifica n. 9.2 al DDL n. 1195
 
9.2 (testo 2)

 

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA,

PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

 

Sostituire l´articolo 9 con il seguente:

 

         «Art. 9. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

 

             a) l´articolo 473 è sostituito dal seguente:

 

         «Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni). - Chiunque contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell´ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell´ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell´ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

 

         Le disposizioni precedenti di applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

 

         La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 15.000 a euro 150.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all´articolo 416, attraverso l´allestimento di mezzi e di attività continuative organizzative per l´esercizio di traffici illeciti»;

 

             b) l´articolo 474 è sostituito dai seguenti:

 

         «Art. 474. - (Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi). - Chiunque, fuori dai casi di concorso  nei delitti previsti nell´articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell´ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell´ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

 

         Si applica la disposizione dell´ultimo comma dell´articolo 473.

 

         Art. 474-bis. - (Commercio di prodotti con segni falsi). - Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all´articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 10.000.

 

         Si applica la disposizione dell´ultimo comma dell´articolo 473.

 

         474-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell´articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

 

         È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

 

             c) dopo l´articolo 517-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:

 

         «Art. 517-ter - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine). - Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

 

         1. All´articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comma e 474-bis, ultimo comma,».

 

         2. All´articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "416-bis" sono inserite le seguenti: "473, 474 e 474-bis".

 

         3. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-bis del codice penale, sono affidati dall´autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l´impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all´assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell´Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2, l´autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all´articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. I beni mobili di cui al comma 2, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l´uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti.

 

         4. All´articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

             a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

 

         Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

 

             b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

 

             c) al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:

 

         «f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

 

             d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

 

         5. All´articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 

         «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l´entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».