Proposta di modifica n. 9.2 al DDL n. 1195
SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA,
PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI
Sostituire l´articolo 9 con il seguente:
«Art. 9. 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l´articolo 473 è sostituito dal seguente:
«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni). - Chiunque contraffa o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell´ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell´ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffa o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell´ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.
Le disposizioni precedenti di applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.
La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro
b) l´articolo 474 è sostituito dai seguenti:
«Art. 474. - (Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell´articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell´ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell´ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.
Si applica la disposizione dell´ultimo comma dell´articolo 473.
Art. 474-bis. - (Commercio di prodotti con segni falsi). - Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all´articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 10.000.
Si applica la disposizione dell´ultimo comma dell´articolo 473.
474-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell´articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.
È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».
c) dopo l´articolo 517-bis del codice penale è inserito il seguente articolo:
«Art. 517-ter - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine). - Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro
1. All´articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comma e 474-bis, ultimo comma,».
2. All´articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "416-bis" sono inserite le seguenti: "473, 474 e 474-bis".
3. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-bis del codice penale, sono affidati dall´autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l´impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all´assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell´Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma
4. All´articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);
b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
c) al comma 1, dopo la lettera t), è aggiunta la seguente:
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».
5. All´articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l´entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».