Il ruolo dell'OdV nella giurisprudenza: analisi critica

Sintesi del Convegno AODV231 del 21 giugno scorso
(Avv. Maria Antonietta Procopio)
 


Lo scorso 21 giugno si è tenuto il Convegno "Il ruolo dell’OdV nella giurisprudenza: analisi critica", organizzato da AODV231, in occasione dell'Assemblea annuale dei Soci e delle Socie.
 

L'Avv. Mara Chilosi, Presidente AODV231, in apertura dei lavori ha evidenziato come proprio tra il 2021 ed il 2022 siano state emesse sentenze di particolare rilievo ai fini dell'inquadramento - secondo l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza - del ruolo dell'Organismo di Vigilanza.
 

La prima disamina di tali provvedimenti  è stata condotta dal Dott. Pasquale Fimiani, Avvocato Generale presso la Corte di Cassazione, che ha affrontato i due distinti profili della responsabilità dell'ente per deficit organizzativi connessi all'OdV, da un lato, e di quella dei membri dell'Organismo per fatto proprio, dall'altro.
 

Tra i molteplici spunti offerti, il richiamo al principio ribadito anche recentemente dalla Corte di Cassazione in relazione alla necessità che, nella valutazione della "colpa di organizzazione", il giudice proceda alla effettiva verifica circa l'efficienza causale della carenza di autonomia dell'OdV rispetto al difetto organizzativo che ha consentito l'elusione del Modello 231.
 

Sviluppando in chiave critica le principali pronunce già passate in rassegna dal Dott. Fimiani, l'Avv. Ambra Giovene, esperta di Diritto Penale e Patrocinante dinanzi le Giurisdizioni superiori, ha poi segnalato alcuni passaggi dai quali emerge la tendenza della giurisprudenza di attribuire all'OdV  poteri impeditivi e di ingerenza sulla gestione che, invero, non gli competono, essendo tale organismo deputato semmai ad individuare e segnalare - in una condizione di indipendenza - le criticità che osserva nella gestione dell'ente da parte dei soggetti apicali. Inoltre, quanto al tema dell'efficacia del MOGC, sarebbe auspicabile, secondo la relatrice, una "verticalizzazione" dell'approccio del giudice, che miri a valorizzare nella propria valutazione gli elementi di prova in concreto emersi nel corso del giudizio.
 

E’ stato poi analizzato dal Prof. Silvano Corbella, Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona l'impatto della giurisprudenza sull'operatività degli OdV. Il relatore ha chiarito che il perimetro di azione dell'OdV non dovrebbe essere suscettibile di ampliamenti o restrizioni in base agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, specie laddove eventuali attribuzioni esorbitino dal ruolo proprio dell'Organismo per come definito dal D.Lgs. 231/2001. In quest'ottica, l'Organismo deve quindi organizzare la propria vigilanza sui presidi societari non solo secondo il profilo - privilegiato dalla giurisprudenza - dell'osservanza delle procedure ma anche con un'attenzione al funzionamento ed al disegno, a monte,  della normativa aziendale.
 

L'evento si è concluso con l'intervento dell'Avv. Iole Anna Savini, Consigliere e Responsabile Editoriale della Redazione AODV231 e Presidente di Transparency International Italia, che ha condotto una panoramica sulle evoluzioni che si sono registrate nella ultraventennale "storia" dell'Organismo di Vigilanza, anche grazie al non secondario ruolo di supplenza dell'interpretazione giurisprudenziale rispetto ad un dato normativo per molti versi carente. A partire dal consolidamento del ruolo dell'OdV come Organismo di controllo, la relatrice ha illustrato alcuni argomenti sui quali, in una prospettiva de iure condendo, un intervento normativo parrebbe auspicabile: i piani di verifica, i flussi informativi e la definizione dei confini tra tali canali di informazione e l'istituto (e l'operatività) del whistleblowing nonché, infine, il funzionamento dell'Organismo nell'ambito dei gruppi.
 

Si segnala, infine, che nel dibattito intrattenuto dai relatori sull'impiego degli standard di comportamento nella redazione dei MOGC,  è emerso che il Gruppo di studio istituito dal Ministro della Giustizia per la riforma del D.Lgs. 231/2001, stia operando nel senso di valorizzare tali strumenti (e non quindi i codici di comportamento, già bocciati dalla giurisprudenza ai fini della valutazione dell'idoneità dei Modelli 231) come possibile base comune per le imprese, ferma restando l'esigenza di una definizione sartoriale del Modello per ciascun ente.

Gli atti del Convegno restano a disposizione sul sito di AODV231.