L'omessa segnalazione di criticità antinfortunistiche e il ruolo dell'OdV

 

Riflessioni a margine della Sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione

n. 18168 del  20 gennaio 2016 in tema di responsabilità penale dell'OdV

per omessa segnalazione di criticità antinfortunistiche 


Tentativi di riconnettere rilevanza penale a condotte omissive dell´ODV

al di fuori della contestazione dell´art. 40 cpv c.p.?

 

Avv. Guido Settepassi


 


1. Introduzione

 

Se un´osservazione è lecito fare ad una prima lettura della sentenza in oggetto (il cui testo è pubblicato su questo stesso sito ed al quale pertanto si rimanda) è che sia stata persa una buona occasione per affrontare in modo organico e conclusivo la tematica della responsabilità penale dei membri dell´ODV. 

 

Il caso trattato dalla Prima Sezione forniva assist golosissimi per sviscerare a fondo le numerose questioni penalistiche che si muovono sullo sfondo dell´esigenza, ad oggi forse non ancora compiutamente soddisfatta, di ricostruire uno statuto puntuale delle responsabilità dell´ODV coerente da un lato con i poteri/doveri disegnati per tale organo dalla normativa e dalle best practices, dall´altro con il rigore che gli istituti giuridici di matrice penalistica per propria natura impongono nel momento applicativo. 

 

Non credo ci si allontani di molto dalla realtà affermando che nell´ambito della pronuncia in commento di risposte affidabili alle problematiche in gioco se ne possano rintracciare poche. Pur volendo in questa sede, per ovvi motivi, limitare l´analisi alle sole argomentazioni dedicate alla responsabilità dell´ODV (trascurando quindi le parti forse più interessanti per il penalista, laddove si affrontano temi dibattuti come l´estensione della condotta dell´art. 437 c.p., il limite all´operatività della delega in relazione all´individuazione dei sopravviventi obblighi di vigilanza del delegante, la responsabilità dell´intero CDA per omissioni in materia antinfortunistica), resta la sensazione che la Suprema Corte abbia...

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