Straining, mobbing e responsabilità ex D.Lgs. 231/01
Per "mobbing” si intende
comunemente la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico,
sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore
nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati
comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di
persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e
l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio
fisiopsichico e del complesso della sua personalità (ex plurimis, Cass. n°
22393/2012).
L’ordinamento civile e lavoristico accordano tutela al lavoratore che sia vittima di mobbing, facendo perno sulla norma di cui all’art. 2087 c.c., a mente della quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale...
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