Straining, mobbing e responsabilità ex D.Lgs. 231/01

Avv. Andrea Milani

Per "mobbing” si intende comunemente la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità (ex plurimis, Cass. n° 22393/2012).

L’ordinamento civile e lavoristico accordano tutela al lavoratore che sia vittima di mobbing, facendo perno sulla norma di cui all’art. 2087 c.c., a mente della quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale...

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