Traffico di influenze illecite

Di iniziativa parlamentare è il disegno di legge, n. 848/2013, presentato in data 19 giugno u.s., concernente il "traffico di influenze illecite", già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione (Giustizia), con richiesta dei pareri delle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze).

 

Il reato in esame, come anticipato in precedenti flash del sito AODV231, è stato introdotto dalla L. n. 190/2012, per dare attuazione agli impegni assunti dal nostro Paese a livello internazionale (Convenzione di Merida e Convenzione sulla corruzione del Consiglio d´Europa) con cui si è previsto l´onere di punire quelle condotte c.d. "preparatorie” ad accordi corruttivi idonei a coinvolgere il pubblico funzionario.

 

Nondimeno, tali impegni non sono stati completamente onorati poiché, come noto, nelle Convenzioni si prevedeva altresì l´inserimento del predetto delitto all´interno del novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti: nel corso dell´iter di approvazione tale fattispecie è stata tuttavia da ultimo espunta.

 

L´attuale disegno di legge, modificherebbe la disciplina del "millantato credito” ex art. 346 e del delitto di "traffico di influenze illecite” art. 346 bis c.p., accorpandoli nel solo articolo 346 c.p. all´altro, si novellerebbe l´attuale art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001, previa integrazione con il richiamato delitto di cui all´art. 346 c.p., come richiesto dagli accordi internazionali, seguito da un severo inasprimento delle sanzioni pecuniarie per i reati già in esso richiamati, nonché l´aumento del lasso temporale di applicazione delle sanzioni interdittive in caso di condanna.