Responsabilità 231
Nel processo a carico dell´ente per un illecito contemplato dalla 231 non è ammessa la costituzione di parte civile.
Lo ha ribadito la Cassazione che, con sentenza n. 3786 depositata il 27 gennaio, ha annullato il provvedimento con cui la Corte di Appello di Palermo aveva accolto la richiesta dei danneggiati dal reato presupposto di costituirsi contro la società.
I Giudici di Piazza Cavour, nel confermare l´orientamento già espresso dalla giurisprudenza nazionale e ritenuto compatibile con il diritto UE dalla Corte di Giustizia, hanno chiarito che tale possibilità non è contemplata dal Decreto 231, né da altre fonti.
Si afferma espressamente in sentenza che questa omissione, lungi dal rappresentare una lacuna normativa, corrisponde ad una precisa e consapevole scelta del legislatore, di talchè deve concludersi che nel giudizio per l´accertamento della responsabilità dell´ente la costituzione di parte civile è inammissibile.
L´argomento, tuttavia, non pare definitivamente chiuso.
Se da un lato, infatti, le pronunce rese dalla Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell´UE avallano, seppure in diversa misura, l´opinione dominante circa l´inammissibilità della costituzione, l´esistenza stessa della sentenza di appello annullata dalla Suprema Corte con la decisione in esame dà atto della permanenza, sebbene minoritaria, di un contrasto sul tema.
Contrasto di qualche rilievo, atteso che la Corte di Giustizia non ha propriamente sostenuto l´inammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento contro l´ente, ma ha soltanto precisato che l´impianto di cui al Decreto 231, nella sua configurazione attuale, non è in contrasto con la normativa comunitaria.
La questione rimane dunque in qualche modo aperta: non resta che monitorarne gli eventuali sviluppi.