Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell´articolo 318, nell´articolo 319, nell´articolo 319-bis, nell´art. 319-ter, e nell´articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all´incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.