Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´arresto da tre mesi ad un anno e con l´ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive  attuazioni e modificazioni,  per  gli esemplari appartenenti  alle specie  elencate  nell´allegato A  del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

 

    a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto  certificato o licenza,  ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

 

    b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del  9  dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

 

    c) utilizza i predetti esemplari  in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione  o certificati successivamente;

 

    d) trasporta o fa transitare, anche per conto  terzi,  esemplari senza la  licenza o  il  certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE)  n. 338/97 del Consiglio,  del  9 dicembre  1996, e successive attuazioni e modificazioni  e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione  di Washington, rilasciati in conformità  della  stessa, ovvero  senza  una prova sufficiente della loro esistenza;

 

    e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto  con le prescrizioni  stabilite  in base  all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9 dicembre  1996, e successive  attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio  1997 e successive modificazioni;

 

    f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende,  espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in  vendita  o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

 

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell´arresto da  tre mesi a due anni e dell´ammenda da lire venti milioni a lire  duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell´esercizio  di attività  di impresa, alla condanna  consegue la  sospensione  della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

 

L´importazione, l´esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie  indicate  nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento  (CE)  n. 939/97 della  Commissione,  del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti  illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca  non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.

 

 

Art. 2 

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´ammenda da lire venti milioni a lire  duecento milioni o con l´arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni  e modificazioni, per gli esemplari appartenenti  alle specie elencate  negli allegati  B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

 

    a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto  certificato  o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

 

    b) omette   di   osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.  939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

 

    c) utilizza i predetti esemplari in  modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

 

    d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,  e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della  Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa,  ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

 

    e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto  con le prescrizioni  stabilite  in base  all´articolo 7,  paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97  del  Consiglio, del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio  1997,  e successive modificazioni;

 

    f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all´allegato B del Regolamento.

 

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell´arresto da  tre mesi a un anno e dell´ammenda da lire venti milioni a  lire  duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso  nell´esercizio  di attività  di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

 

L´introduzione nel territorio nazionale, l´esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio  1997,  e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.

 

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione,  di cui all´articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio,  del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto  di  una domanda  di licenza o di certificato in conformità dell´articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

 

L’autorità amministrativa che  riceve il rapporto previsto dall´articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e  punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

 

 

Art. 3-bis

Alle  fattispecie  previste  dall´articolo  16,   paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n.  338/97  del Consiglio, del  9  dicembre  1996,  e  successive  modificazioni,  in materia di falsificazione  o  alterazione  di  certificati,  licenze, notifiche   di   importazione,   dichiarazioni,   comunicazioni    di informazioni  al  fine  di  acquisizione  di  una  licenza  o  di  un certificato, di uso di certificati o  licenze  falsi  o  alterati  si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 


In caso di violazione delle norme  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,  le  stesse concorrono  con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.


Art. 6


Fatto salvo quanto previsto dalla legge  11  febbraio  1992,  n. 157, e´ vietato a chiunque detenere esemplari  vivi  di mammiferi  e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e  rettili provenienti da riproduzioni in cattivita´ che costituiscano  pericolo per la salute e per l´incolumita´ pubblica. 


Il  Ministro  dell´ambiente,  di  concerto  con   il   Ministro dell´interno, con  il  Ministro  della  sanita´  e  con  il  Ministro dell´agricoltura e delle foreste, stabilisce con  proprio  decreto i criteri da applicare nell´individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l´elenco di tali esemplari,  prevedendo altresi´  opportune  forme  di  diffusione  dello stesso  anche  con l´ausilio di associazioni  aventi  il  fine  della  protezione  delle specie.

   

Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1  dell´articolo  5, coloro che alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari  vivi  di  mammiferi  o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o  rettili provenienti  da  riproduzioni  in  cattivita´  compresi  nell´elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del decreto di cui al comma 2. Il prefetto,  d´intesa  con  le  autorità´ sanitarie competenti, puo´ autorizzare  la  detenzione  dei  suddetti esemplari previa verifica della idoneita´ delle relative strutture di custodia, in funzione  della  corretta  sopravvivenza  degli  stessi,della salute e dell´incolumita´ pubblica. 

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma  1  e´ punito con l´arresto  fino  a  sei  mesi  o  con  l´ammenda  da  euro quindicimila a euro trecentomila.


Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma  3  e´ punito con la  sanzione  amministrativa  da  euro  diecimila  a  euro sessantamila.

 

Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: 

   a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei  dalla commissione scientifica di cui all´articolo 4, comma  2,  sulla  base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; 

   b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita´ competenti in materia di salute e incolumita´ pubblica, sulla  base  dei  criteri  generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all´articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e  di  ricerca  iscritte  nel registro istituito dall´articolo 5-bis, comma 8, non sono  sottoposte alla verifica di idoneita´ da parte della commissione.