Appalti e antimafia

In attuazione di quanto disposto dalla L. n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) il Presidente del Coniglio dei Ministri, su proposta dei vari Dicasteri, ha emanato il Decreto datato 18 aprile 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2013.

L’articolato normativo disciplina l’istituzione, presso le Prefetture, di un elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio.

Invero, ai sensi del richiamato art. 1, comma 53, della predetta L. n. 190/2012, sono considerate maggiormente esposte a rischio le seguenti attività: 

·        trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
·        trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti per conto di terzi;
·        estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;   
·        confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di bitume;   
·        noli a freddo di macchinari;   
·        fornitura di ferro lavorato;     
·        noli a caldo;   
·        autotrasporti per conto di terzi;   
·        guardiania dei cantieri.   

L’elenco è unico seppur suddiviso in sezioni, tante quante sono le sopraindicate attività a "rischio”.

L’iscrizione è volontaria, tuttavia è soggetta a due condizioni:   

1. l´assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all´art. 67 del Codice antimafia;   

2. l´assenza di  eventuali  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell´impresa,  di cui all´art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

Le società interessate a iscriversi dovranno presentare un’istanza alla Prefettura competente, indicare i settori di attività per cui si procede ed attendere le verifiche di ammissibilità. La durata complessiva dell’iter di registrazione non dovrebbe superare, di norma, i novanta giorni. Tale termine inizierà a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di iscrizione.

Concludendo, ai sensi dell’art. 7 del Decreto in esame, l´iscrizione negli elenchi della Prefettura della provincia in cui l´impresa ha sede soddisfa i requisiti per l´informazione antimafia per l´esercizio della relativa attività.

In tale ottica, la Prefettura effettuerà verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei predetti rischi e, in caso di esito negativo, disporrà la cancellazione dell´impresa dall´elenco.

 

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