La natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria ma non sufficiente per l´esonero da responsabilità amministrativa."
E´ questa la principale motivazione con cui la Corte di Cassazione, nell´accogliere un ricorso promosso dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Enna, ha affermato il principio secondo cui "possono essere esonerati dall´applicazione del D.Lgs. 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli altri enti pubblici non economici.