Corte di Cassazione - Sentenza 11 marzo 2013

Con la sentenza n. 1492/2013, la Suprema Corte di Cassazione ribadisce importanti principi in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento alla figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

 

Il giudice di legittimità nel richiamare i compiti del RSPP "individuazione e segnalazione dei fattori di rischio, elaborazione delle procedure di sicurezza, attività d’informazione e formazione dei lavoratori” statuisce che gli stessi rivestono una funzione di "ausilio al datore di lavoro in quanto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è privo di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale”.

 

In tal senso, è lo stesso giudicante a precisare come, al verificarsi di spiacevoli eventi, sia "il datore a rimanere titolare della posizione di garanzia nella subiecta materia”. Tuttavia, non sarebbe da escludere, sic et simpliciter, l’ipotesi di una "(concorrente) responsabilità del RSPP”.

 

Invero, evidenzia e conclude la Suprema Corte, l’assenza di una specifica sanzione a carico del RSPP non lo esonera dalle possibili responsabilità, di natura civile e penale, che potrebbero derivargli dall’inesatto esercizio professionale ("c.d. colpa professionale”), poiché "l’omissione colposa al potere-dovere di segnalazione in capo al RSPP, impedendo l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, finirebbe con il costituire una (con)causa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione del rischio”.

 

 

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